Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ

Le risorse destinate alla retribuzione di risultato vengono ripartite tra gli incaricati di elevata qualificazione sulla base dei criteri in essere e precisamente:

Si definisce il 25% per ogni posizione, la misura massima della retribuzione di risultato.

I  criteri di ripartizione sono i seguenti:

  1. Fino a punti 41: 0 % della posizione;
  2. Da 42 a 45 punti: 35% del 25% della posizione
  3. Da 46 a 50 punti: 75% del 25% della posizione
  4. Da 51 a 55 punti: 85% del 25% della posizione
  5. Da 56 a 60 punti: 100% del 25% della posizione

Per gli incarichi ad interim, previsti dall’art. 17, comma 5, del CCNL 16/11/2022  (in caso esercizio delle funzioni di responsabile in attesa del conferimento dell’incarico ad un nuovo titolare), al dipendente già titolare di incarico di EQ, nell’ambito della retribuzione di risultato, spetta un'ulteriore quota stabilità dall’Ente dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico di E.Q. oggetto dell’incarico ad interim, rapportato alla durata dell’incarico. Le risorse per finanziare il compenso dell’incarico ad interim vanno reperite dall’economia derivante dalla mancata erogazione dell’indennità di posizione vacante,


Ultimo aggiornamento

Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017

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