A chi è rivolto

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando vi sia il consenso di entrambi i coniugi, non vi siano figli minori o figli con disabilità grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Descrizione

L’Art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata:

nel Comune di residenza di uno dei coniugi;
nel Comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio civile;
nel Comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio religioso.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. 

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite.

Come fare

La procedura davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune prevede i seguenti passaggi.

  1. Presentazione dell'istanza da parte di entrambi i coniugi, da predisporre sul modello del Comune (allegato a).
  2. Stipula dell'accordo: l’Ufficiale di Stato Civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Viene così redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'Ufficiale di Stato Civile, che successivamente procede all'iscrizione negli appositi registri.
  3. A conclusione dell’incontro si stabilisce un ulteriore appuntamento per la conferma dell’accordo sottoscritto, in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data della dichiarazione.
  4. Conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’Ufficiale di Stato Civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva.

La conferma dell'accordo non è prevista nei casi di sole modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.

Cosa serve

I richiedenti devono presentare un documento d'identità in corso di validità.

In caso di divorzio, devono presentare anche la sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 6 mesi a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.

In caso di modifica delle precedenti condizioni, devono presentare anche il precedente accordo.

Cosa si ottiene

Si conclude un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Tempi e scadenze

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di trenta giorni dalla firma della dichiarazione. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

Quanto costa

Le parti dovranno pagare la somma di 16,00 euro al Comune a titolo di diritto fisso all'atto della firma dell'accordo.

Accedi al servizio

Accordo di separazione o divorzio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Stato Civile

Indirizzo Piazza Vittorio Veneto, 9

Pagina aggiornata il Thu Apr 11 11:11:18 CEST 2024

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